IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  2815/98  della  Commissione  del  22
dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente  il
trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie
in materia di agricoltura; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  disposizioni  dicoordinamento
delle attivita' di controllo e di attuazione del suddetto regolamento
(CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31
ottobre 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 5 agosto 1999; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre
1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 1999; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con i Ministri per  le  politiche  comunitarie,  per  gli
affari regionali,  per  la  funzionepubblica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            Coordinamento 
  1. Ai fini del coordinamento delle  attivita'  di  controllo  sulle
imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva  e  degli
oli vergini di  oliva  riconosciute  dalleregioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4,  paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22  dicembre
1998, il codice di identificazione alfanumerica di  cui  all'articolo
4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende  anche  la
sigla della provincia  nel  cuiterritorio  sono  ubicati  i  relativi
impianti di condizionamento degli oli  extra  vergini  e  vergini  di
oliva. 
  2. I provvedimenti  di  riconoscimento  delle  imprese  di  cui  al
presente  articolo  devono  essere  comunicati  al  Ministero   delle
politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni. 
  3. Ai controlli previsti dal  regolamento  (CE)  n.  2815/98  della
Commissione  del  22  dicembre  1998,  provvede  il  Ministero  delle
politiche agricole e forestali,  avvalendosi  anche  dell'Agecontrol.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma. 
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985,  n.  1092,  al  solo    fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  o alle   quali   e'  operato
          il  rinvio.Restano  invariati   il  valore   e  l'efficacia
          degli  atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            - Il regolamento  (CE) n. 2815/98 e' pubblicato in   GUCE
          n. 354 del 30 dicembre 1998.
           Note alla premesse:
            -    L'art.    87  della   Costituzione   conferisce   al
          Presidente  della Repubblica il   potere di  promulgare  le
          leggi  e  di emanare  i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  17,  comma  1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle  leggi e dei decreti    legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa)".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.    11  della  legge  5
          febbraio 1999, n.  25:
            "Art. 11.  - 1. All'art.  17, comma 1,  lettera a), della
          legge 23 agosto 1988,  n. 400, e  successive modificazioni,
          sono   aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonche' dei
          regolamenti comunitari''".
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo   dell'art.   4 del   regolamento  (CE)    n.
          2815/98 e'  il seguente:
            "Art. 4.  - L'''olio extra vergine  di oliva'' e l'''olio
          di  oliva  vergine''    la    cui  origine   e'   designata
          conformemente all'art.  3, paragrafo 2,  sono  condizionati
          in  un'impresa    all'uopo  riconosciuta  dallo Statomembro
          interessato. Il  riconoscimento e'   concesso  dallo  Stato
          membro interessato,  sul territorio nel quale  sono situati
          gli impianti di condizionamento.
            2.  Il  riconoscimento  e  l'identificazione alfanumerica
          sono concessi a tutte le imprese che  ne  fanno  domanda  e
          che:
              dispongono di impianti di condizionamento;
            s'impegnano        ad    effettuare       un    controllo
          documentario   e      un  immagazzinamento    separato  che
          consentano,      con  soddisfazione    dello  Stato  membro
          interessato,  di accertare la provenienza   degli  oli  con
          designazione  dell'origine  e,  se del caso, dei componenti
          dei tagli di olio d'oliva con designazione dell'origine;
            accettano di essere soggette   ai controlli  previsti  in
          applicazione del presente regolamento.
            3.   L'imballaggio  o  l'etichetta  apposta  su  di  esso
          riportano l'identificazione    alfanumerica    dell'impresa
          di   condizionamento riconosciuta".